Art. 5
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[1]Per le cessioni in corso al giorno della data di entrata in vigore della presente legge e cioe' per quelle operazioni per le quali il cedente abbia compiuto tutti gli atti necessari per porre in grado l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di procedere al realizzo dei titoli, i cedenti hanno facolta' di optare, purche' ne facciano esplicita richiesta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il regolamento alle condizioni precedentemente vigenti.
[2]Sara' tuttavia in facolta' dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, di respingere a proprio insindacabile giudizio, le richieste presentate ai sensi del precedente comma da coloro che non abbiano, per causa ad essi imputabile, adempiuto agli obblighi loro imposti dalle disposizioni precedentemente vigenti, nei termini preveduti dalle disposizioni stesse.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1939 al 7 giugno 1956
