Art. 2
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[1]Il corrispettivo dei titoli esteri di cui al precedente articolo verra' calcolato in lire:
[2]per quanto riguarda il prezzo, sulla base del netto ricavo della vendita dei titoli sul mercato di realizzo;
[3]per quanto riguarda il cambio sulle seguenti basi:
- a)se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile, ufficialmente quotata nel Regno, il cambio sara' quello di acquisto sulla base del corso ufficiale alla data in cui avuto luogo l'incasso del netto ricavo della vendita dei titoli;
- b)se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile non quotata ufficialmente nel Regno, si procedera' anzitutto alla conversione in una delle valute liberamente trasferibili quotate e, successivamente, si dara' luogo al regolamento al cambio del giorno in cui e' stata effettuata l'operazione di conversione;
- c)se si tratta di valuta estera non liberamente trasferibile e il trasferimento avviene per il tramite di un conto di clearing, il regolamento avra' luogo alle condizioni di trasferimento previste dai singoli accordi di clearing e precisamente con applicazione del cambio vigente nel giorno in cui, per costituita disponibilita', si e' reso possibile il pagamento in Italia del controvalore trasferito; se invece il trasferimento non avviene per il tramite di un conto di clearing si dara' corso alla liquidazione alle condizioni ottenute dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il realizzo di tali ricavi.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1939 al 7 giugno 1956
