Art. 1
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Salvo quanto e' disposta dal successivo articolo 6, le funzioni attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, da tutte te disposizioni vigenti in materia di cessione obbligatoria di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero, saranno, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitate dall'Istituto predetto per conto e nell'interesse proprio.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1939 al 7 giugno 1956
