Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

  • a)l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamita';
  • b)la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;
  • c)l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco puo' tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;
  • d)l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

[2]Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio civile, Azienda autonoma statale della strada, Milizia nazionale della strada, Uffici tecnici provinciali, comunali e simili).

[3]Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926-V, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche calamita' in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art25 · fonte del testo

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