Art. 84 — Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate

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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI della tabella allegata. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il ramo di cui al punto V della tabella allegata

Testo in vigore dal 6 febbraio 1991 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1986 al 6 febbraio 1991. 133 parole tolte, 74 parole aggiunte.

Le imprese tolto: in attivita' alla data aggiunto: autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge tolto: sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni gia' a loro concesse. La Banca nazionale delle comunicazioni puo' destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilita' di cui all'articolo 32, anche le disponibilita' di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700. La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attivita' assicurativa, alle disposizioni aggiunto: ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI della tabella allegata. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente leggetolto: , nonche' a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295. Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi puo' effettuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata. aggiunto: ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il ramo di cui al punto V della tabella allegata

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art84 · fonte del testo

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