Art. 82 — Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore e' quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unita' di conto europea in tutte le monete della Comunita' economica europea.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art82 · fonte del testo

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