Art. 80 — Applicabilità di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1993 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Per l'esercizio delle attivita' di cui al punto A) della tabella allegata, da parte delle imprese regolate dalla presente legge, continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono e nella tabella allegata, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, secondo, terzo e quarto comma, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 114, primo, secondo, terzo comma, lettere b) e d), e quarto comma, 116, 117, 118, 121, 123, 124 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Restano altresi' ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonche' ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attivita' di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime. (( 5))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68

5

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto che "Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuita' della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attivita' relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita".

Testo in vigore dal 21 marzo 1993 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1993

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1986 al 21 marzo 1993. 1 parola aggiunta.

… dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime. aggiunto: 5

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68

    Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto che "Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuita' della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attivita' relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art80 · fonte del testo

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