Art. 79 — Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni

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Le fusioni di societa' di assicurazioni, che esercitano le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una societa' nuova sia mediante l'incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle concentrazioni di imprese di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purche' l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o piu' rami di attivita'. I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al comma 1, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui sono realizzate la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o della societa' apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art79 · fonte del testo

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