Art. 77 — Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche

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Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia nonche' a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano, per i predetti incrementi, di essere soggette all'obbligo di vincolare le attivita' a copertura delle riserve matematiche previsto dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Le stesse imprese possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attivita' gia' vincolate a copertura delle riserve matematiche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal comma 1, di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia, nonche' alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art77 · fonte del testo

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