Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1993 al 19 maggio 1995. 362 parole tolte, 5 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.; 2.COMMAaggiunto: ROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS.tolto: 23 DICEMBRE 1993aggiunto: 17 MARZO 1995, N.tolto: 515. 3.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1993, N. 515. 4. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa concorrono al riparto delle attivita' in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedano la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. 5. Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al comma 4 e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare dei loro crediti. 6. Hanno privilegio sulle attivita' dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 34 alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i crediti riguardanti:
tolto: a) capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonche' le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo;
tolto: b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;
tolto: c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto;
tolto: d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche. 7. Il privilegio di cui al comma 6 e' preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile. 8. I crediti di cui ai commi da 1 a 7 hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione. 9. Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.aggiunto: 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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