Art. 58 — Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative

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Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonche' dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato in applicazione degli articoli 42 e 43. Il Ministro puo' altresi' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 44.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art58 · fonte del testo

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