Art. 49 — Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

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Il margine di solvibilita' e' calcolato in conformita' a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 relativamente alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Tale quota non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo previsto dall'articolo 39. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunita' economica europea.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art49 · fonte del testo

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