Art. 44 — Vincolo delle attività patrimoniali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995. 242 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, comma 2, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 34. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina altresi', con proprio decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel registro di cui all'articolo 34, nonche' il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attivita' iscritte nel registro stesso. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonche' per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualita' dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 4 l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 42, comma 3, e 57, comma 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995 N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art44 · fonte del testo
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