Art. 41 — Divieto di sconti. Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita

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E' fatto divieto alle imprese che esercitano le attivita' di cui alla presente legge di concedere, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo, sconti sul premio dovuto, salvo, per le assicurazioni di cui al punto B) della tabella allegata, che lo sconto non sia espressamente indicato nel contratto. Restano ferme le disposizioni dei titoli XIII e XIV, capo I, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art41 · fonte del testo

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