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Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attivita' indicate al comma 1 dell'articolo 32. Con le stesse modalita' puo' essere altresi' stabilita una quota minima per le attivita' di cui alla lettera b), comma 1, dello stesso articolo. In tal caso sara' riservata una percentuale non inferiore al 10 per cento della suddetta quota agli investimenti in titoli emessi da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata. La disposizione di cui al comma 1 non riguarda le riserve tecniche costituite per contratti le cui caratteristiche richiedano l'impiego delle stesse riserve tecniche in specifiche attivita'.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art33 · fonte del testo

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