Art. 91 — Compiti del servizio tecnico-ispettivo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1980 al 19 maggio 1995. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al servizio tecnico-ispettivo sono attribuiti i compiti del controllo della gestione delle imprese assicuratrici, della verifica dei bilanci delle stesse imprese, della acquisizione dei dati per la valutazione della congruita' delle tariffe, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione ed ogni altra indagine necessaria ai fini dell'attuazione degli adempimenti prescritti dalle leggi sulle assicurazioni private. Restano fermi i compiti attribuiti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo sono pubblici ufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art91 · fonte del testo
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