Art. 4 — Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana. Essa non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art4 · fonte del testo
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