Art. 11 — Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

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Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni e' di lire 16 milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 6 febbraio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art11 · fonte del testo

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