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[1]L'Istituto nazionale L.U.C.E. potra' provvedere direttamente all'acquisto, alla importazione ed alla distribuzione delle pellicole documentarie estere occorrenti per lo svolgimento della sua attivita'.
[2]E' peraltro richiesta, per l'acquisto o la importazione di cui sopra, l'autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 18 novembre 1945
