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[1]L'importazione di pellicole estere in dipendenza di contratti di scambio o di accordi per la produzione in compartecipazione in Italia di pellicole in piu' versioni e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministero della cultura popolare, udito l'E.N.A.I.P.E.

[2]Detta importazione viene eseguita all'infuori del contingente e delle quote di cui agli articoli precedenti, purche' non debbano effettuarsi, sotto alcuna forma, pagamenti verso l'estero.

Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 18 novembre 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;404~art6 · fonte del testo

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