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[1]Nel limite delle quote di partecipazione a ciascuna attribuita, le ditte possono essere autorizzate dall'E.N.A.I.P.E. a trattare l'acquisto dei filmi esteri che intendono ottenere in assegnazione.

[2]L'Ente, ove approvi il risultato delle trattative, provvede a stipulare il contratto di acquisto, per conto ed in nome della ditta autorizzata, ed a chiedere la licenza di importazioni dei filmi stessi.

[3]Le pellicole cosi' importate restano assegnate alla ditta che ne ha trattato l'acquisto, al prezzo di costo aumentato di una aliquota percentuale, che sara' fissata, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della cultura popolare.

[4]Il corrispettivo delle pellicole deve essere versato dalle ditte assegnatarie all'Ente, che provvede direttamente ai relativi trasferimenti a favore delle case venditrici.

Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 18 novembre 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;404~art5 · fonte del testo

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