Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attivita' rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari