Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:

  • a)essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalita' giuridica;
  • b)non avere fine di lucro;
  • c)promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
  • d)disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
  • e)svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario;
  • f)sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
  • g)organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione;
  • h)svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
  • i)svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
  • l)documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
  • m)presentare il programma di attivita' per il triennio successivo;
  • n)disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 e', altresi', richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attivita' continuativa da almeno cinque anni.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534~art2 · fonte del testo

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