Art. 1 — Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicita' del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attivita' di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un piu' esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalita' esistenti nel settore. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attivita' minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

Testo vigente dal 7 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;221~art1 · fonte del testo

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