Art. 6 — Programma generale degli interventi e relativi programmi esecutivi

Il programma generale degli interventi da finanziare con le somme di cui al precedente articolo 1, e' approvato, sulla base delle direttive del CIPE e sentite le Regioni direttamente interessate, congiuntamente dai Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717. I programmi esecutivi del programma generale sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per la marina mercantile. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1975, il Ministro per i lavori pubblici presentera' al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica del paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati negli anni precedenti.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366~art6 · fonte del testo

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