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Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000, sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500.000. Tali somme saranno corrisposte in tre rate da assegnare per gli anni di corso successivo al primo, entro trenta giorni dalla data di conferimento dei fondi alla opera universitaria, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 1 e nella medesima proporzione. Per il primo anno di corso la prima rata sara' corrisposta entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, mentre la terza verra' versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi entro l'anno accademico.

Testo in vigore dal 5 maggio 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-04-21;162~art4 · fonte del testo

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