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L'anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sara' attuato gradualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro per la difesa. Per l'attuazione dell'anticipo della chiamata alla leva, i capi delle amministrazioni comunali, gli uffici di leva presso i distretti militari e quelli delle capitanerie di porto devono procedere, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno di eta'. A tale scopo, i capi delle amministrazioni comunali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai capi degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a quelli degli uffici di leva delle capitanerie di porto copia autentica della lista di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art38 · fonte del testo

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