Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai volontari dell'Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all'articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in congedo da non piu' di due anni e' riservato il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da avviare alla carriera di sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente. I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunziare al grado di sottufficiale eventualmente rivestito.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art33 · fonte del testo

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