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((Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi, non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe)).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 31 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1975 al 30 gennaio 1987. 42 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: I militariaggiunto: Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente … 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, tolto: i quali rimpatriano prima del compimento del tolto: 28° aggiunto: ventiseiesimo anno di eta' tolto: o del 26° in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro, sono obbligati a presentarsi alle armiaggiunto: , con il primo contingente o scaglione che sia chiamatoaggiunto: , per compiere la ferma di leva, a meno che, tolto: essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale aggiunto: avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle tolto: forze armate del Paese di nascita aggiunto: Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armiaggiunto: , non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con tolto: Stati esteri aggiunto: altri Stati. Coloro che rimpatriano dopo il tolto: compimento delle eta' indicate al aggiunto: raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art27 · fonte del testo

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