Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
Abrogato dal 31 dicembre 1998
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Articolo abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
Abrogato dal 31 dicembre 1998
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1975 al 31 dicembre 1998. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di eta' agli arruolati che siano:
tolto: a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';
tolto: b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita' o di abilitazione oppure di idoneita' all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purche' possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';
tolto: c) candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;
tolto: d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato. Il ritardo previsto dal primo comma puo' essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art20 · fonte del testo
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