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Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, hanno l'obbligo di svolgere attivita' di volo, da effettuarsi, con le modalita' stabilite dal Ministero della difesa, nella giornata della domenica o, eventualmente, in altra giornata della settimana stabilita dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze degli ufficiali interessati. Gli ufficiali di cui al precedente comma, nelle giornate in cui svolgono attivita' di volo, sono considerati, agli effetti della legge 10 aprile 1954, n. 113, richiamati in servizio a domanda senza assegni. Agli ufficiali che adempiono all'obbligo di svolgere attivita' di volo sono corrisposti:

  • a)un compenso mensile pari all'indennita' mensile di aeronavigazione;
  • b)un compenso pari, per ogni giorno di effettiva presenza ai reparti, a un trentesimo delle competenze, al netto delle ritenute erariali, dovute al pari grado richiamato con assegni, che abbia uguale situazione di famiglia. A tal fine non si considerano tra le predette competenze la tredicesima mensilita', e l'indennita' di aeronavigazione;
  • c)il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per recarsi dal proprio domicilio all'aeroporto. Coloro che in un semestre non abbiano svolto l'attivita' minima prescritta perdono nel semestre successivo il compenso di cui alla lettera a).

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-05-21;556~art12 · fonte del testo

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