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((Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalita' dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalita' ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, e' concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. I contributi cosi' sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione. Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o piu' anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtu' di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, e' elevata a dieci anni. Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti. Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate. Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potra' essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi. In difetto, l'azienda verra' dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verra' riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537)).

Testo in vigore dal 21 maggio 1985 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 20 ottobre 1981 al 21 maggio 1985. 39 parole tolte, 322 parole aggiunte.

tolto: I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 dellaaggiunto: Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalita' dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalita' ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, tolto: hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale aggiunto: che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, e' concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi tolto: agricoli unificati riferentisi all'anno aggiunto: previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si tolto: verifica l'evento calamitoso aggiunto: e' verificato l'evento. I contributi cosi' sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione. Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o piu' anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtu' di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, e' elevata a dieci anni. Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti. Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate. Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potra' essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi. In difetto, l'azienda verra' dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verra' riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art5 · fonte del testo

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