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I mutui di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466, fermo restante il loro ammontare complessivo nella stabilita somma di L. 75.000.000, possono essere concessi, oltre che ai Comuni, ad enti che abbiano personalita' giuridica e che per le loro finalita' possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro.
Testo in vigore dal 27 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
