Ai soggetti interessati e' dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore, qualora non vi abbiano gia' provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonche' di presentare istanze e memorie e di produrre documenti. Le facolta' di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine piu' ampio.

Testo vigente dal 6 giugno 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art12 · fonte del testo

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