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Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. Il collegio e' composto: da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennita' spettanti ai componenti il collegio. Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 6 febbraio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art23 · fonte del testo

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