Art. 48 — Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari

L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal seguente: "Art. 235. - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art48 · fonte del testo

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