Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia' state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidita' e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, e' instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Testo vigente dal 11 agosto 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20288/2025

    20 luglio 2025

    In tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art. 12 cit., dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello.

    Art. 11 · Art. 12 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 69 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 233/2007

    Questione inammissibile
    21 giugno 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge che preveda un termine di decadenza per l'esercizio di un'azione giudiziale - questione proposta in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevole brevità del termine, tale da rendere di fatto impossibile o, quanto meno, molto difficile, la tempestiva proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei diritti de quibus -, quando il giudice rimettente ometta di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata per l'individuazione del termine "congruo" che dovrebbe sostituire quello previsto dalla norma denunciata - nella specie, l'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo -, poiché l'eventuale accoglimento della questione sfocerebbe in una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, la quale presupporrebbe l'esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni della Corte costituzionale.

    Art. 11 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-08-03;206~art11 · fonte del testo

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