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Miscellanea
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Legge 3 agosto 2004, n. 206
- Aggiornato al
- 24 giugno 2017
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di…
- Art. 2Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro…
- Art. 3A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado…
- Art. 4Coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della…
- Art. 5L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e…
- Art. 6Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle…
- Art. 7Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro…
- Art. 8I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla…
- Art. 9Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari…
- Art. 10Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime…
- Art. 11Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia' state…
- Art. 12Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica…
- Art. 13La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie…
- Art. 14Il riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi…
- Art. 15I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul…
- Art. 16All'onere derivante dall'attuazione della presente legge , salvo quanto previsto…
