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[1]All'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono aggiunti i seguenti comma:
[2]«Ai coniugi che fruiscono di premi di nuzialita' comunque denominati, a carico di enti pubblici diversi dallo Stato e di aziende private, o degli assegni di nuzialita' previsti dal R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, puo' essere concesso un prestito matrimoniale integrativo di importo che non ecceda la differenza fra il massimo previsto per i prestiti del precedente comma e l'ammontare complessivo dei premi e degli assegni predetti.
[3]«Dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono esclusi coloro che fruiscono di premi di nuzialita' a carico dello Stato, nonche' i coniugi che beneficiano di premi di nuzialita', comunque denominati, a carico di altri enti pubblici e di aziende private o degli assegni di nuzialita' previsti dal citato R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, allorche' l'importo complessivo di essi ecceda le lire 1700».
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
