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Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per la concessione dei prestiti matrimoniali e' prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
