I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi. Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando la anzianita' di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza. Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento piu' favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;125~art4 · fonte del testo

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