Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella B) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo. La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al comma precedente sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sara' immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando la anzianita' di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza. Per il personale delle aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro. La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella B si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica. Il regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovra' prevedere che nelle giunte camerali, in veste di consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;125~art3 · fonte del testo

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