Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuto un compenso mensile nella misura seguente: da colonnello a capitano............................ L. 11.500 tenente............................................. " 13.800 sottotenente........................................ " 13.500 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe.... " 13.500 da maresciallo di 2ª classe a sergente.............. " 13.200

[2]Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore. Non e' consentito il cumulo di piu' compensi per incarichi di istruttore". Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1300~art2 · fonte del testo

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