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Le indennita' mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2 della norma sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle A. e B. Le indennita' mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera b) dei sudetti articoli 1 e 2 sono stabilite nella, misura risultante dalle annesse tabelle C e D.

Testo in vigore dal 10 maggio 1949 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-04-21;185~art1 · fonte del testo

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