Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

La Commissione medico-ospedaliera, di cui al precedente art. 1, sara' formata dal direttore dell'ospedale militare o da un ufficiale superiore medico da lui delegato, assistito da due ufficiali medici, di cui uno versato nella specialita' che riguarda il caso in esame. Detta Commissione ha facolta' di richiedere al Corpo od ufficio interessato o di compiere direttamente quei supplementi d'istruttoria e quegli ulteriori accertamenti sanitari diretti, che ritenga opportuno per stabilire il rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio allegate quali cause di essa, nonche' l'assegnazione della categoria di infermita'.

Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 22 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari