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[1]((Alla diretta dipendenza del Ministero della difesa e' istituito un Collegio medico-legale composto:

  • a)di un generale medico, presidente;
  • b)di un maggiore generale medico, sostituto del presidente, appartenente a forza armata diversa da quella del presidente;
  • c)di quattordici ufficiali medici dell'Esercito, di cui tre maggiori generali, presidenti di sezione, e undici ufficiali superiori, membri;
  • d)di sette ufficiali medici della Marina, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;
  • e)di sette ufficiali medici dell'Aeronautica, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;
  • f)di due ufficiali superiori medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, membri;
  • g)di un tenente colonnello o maggiore medico in servizio permanente, con funzioni di segretario, senza diritto a voto. In caso di assenza, il segretario e' scelto dal presidente fra gli ufficiali in servizio permanente componenti il Collegio.

[2]I componenti del Collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del Collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente.

[3]La nomina dei componenti del Collegio e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

[4]Al Collegio possono essere assegnati temporaneamente, quali membri aggiunti, ufficiali medici in servizio permanente o in congedo, in numero complessivamente non superiore a quello dei membri effettivi.

[5]Il presidente puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di medici estranei al collegio scelti tra specialisti, civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

[6]Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire duemila per ciascun giorno di adunanza del Collegio tenuta con il loro intervento)).

[7]6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

6

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 20 gennaio 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2007

    Questione inammissibile
    3 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.

    Art. 11 Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato · Art. 11-bis Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato · Art. 12 Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato · Art. 2 Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1940 al 30 gennaio 1966. 131 parole tolte, 254 parole aggiunte in 14 capoversi.

Alla diretta dipendenza del Ministero della tolto: guerra aggiunto: difesa e' istituito un Collegio medicotolto: legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria.aggiunto: -legale composto:

aggiunto: a) di un generale medico, presidente;

aggiunto: b) di un maggiore generale medico, sostituto del presidente, appartenente a forza armata diversa da quella del presidente;

aggiunto: c) di quattordici ufficiali medici dell'Esercito, di cui tre maggiori generali, presidenti di sezione, e undici ufficiali superiori, membri;

aggiunto: d) di sette ufficiali medici della Marina, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;

aggiunto: e) di sette ufficiali medici dell'Aeronautica, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri;

aggiunto: f) di due ufficiali superiori medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, membri;

aggiunto: g) di un tenente colonnello o maggiore medico in servizio permanente, con funzioni di segretario, senza diritto a voto. In caso di assenza, il segretario e' scelto dal presidente fra gli ufficiali in servizio permanente componenti il Collegio.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: I componenti del Collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del Collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente.

La nomina dei componenti tolto: il aggiunto: del Collegio e' fatta tolto: per decreto Reale aggiunto: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la tolto: guerra, di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica aggiunto: difesa.

aggiunto: Al Collegio possono essere assegnati temporaneamente, quali membri aggiunti, ufficiali medici in servizio permanente o in congedo, in numero complessivamente non superiore a quello dei membri effettivi.

Il presidente tolto: del Collegio medico legale potra' chiedere aggiunto: puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di tolto: altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo aggiunto: medici estranei al collegio scelti tra specialisti, civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

tolto: Potra' essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio.

tolto: L'ufficio di segretario del Collegio sara' affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del Regio esercitoaggiunto: Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire duemila per ciascun giorno di adunanza del Collegio tenuta con il loro intervento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

    Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art11 · fonte del testo

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