Art. 21 — Scuola dell'obbligo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1994 al 20 settembre 2025. Leggi il testo vigente →

Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui e' assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1994 al 20 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari