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[1]E' diminuita di L. 140,000 la spesa straordinaria di L. 3,700,000 autorizzata dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, comma C) per lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, e la tabella A, annessa alla legge stessa, resta sostituita dalla tabella A facente parte della presente legge;
[2]E' aumentata di L. 140,000 la spesa straordinaria di L. 1,650,000 autorizzata dall' articolo 1 della legge 27 aprile 1899, n. 165, per lavori di riparazione di danni cagionati ad opere dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
