Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi: I gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze giuridiche, economiche e sociali; c) scienze storiche e ausiliarie della storia;

  • d)scienze filologiche, critica letteraria ed artistica; II gruppo: e) scienze matematiche; f) scienze fisiche; g) scienze chimiche; h) scienze naturali. Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo gruppo; e cosi' via alternativamente.

Testo vigente dal 21 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1078~art1 · fonte del testo

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