La meta' dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, vacanti e disponibili al 1 ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, e' assegnata ad un concorso speciale riservato. Il Ministro per la pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza i provveditori agli studi a disporre il relativo bando. Al concorso possono partecipare, indipendentemente dal limite di eta', gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a "buono", abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiare e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 all'anno scolastico 1965-1966 compreso, e per almeno tre di detti anni, successivamente al 1 ottobre 1954 in scuole elementari statali e popolari. La durata del servizio, ferme restando le altre condizioni, e' ridotta a cinque anni per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, e per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 punti su 175, abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana. I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.

Testo vigente dal 29 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;574~art8 · fonte del testo

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